Scatta il reato di truffa ed il sequestro preventivo dell’immobile e del credito fiscale nel caso di frazionamento fittizio col fine di moltiplicare i bonus edilizi, e nello specifico il superbonus 110%. La Corte di cassazione, sentenza n. 39997 depositata oggi, ha così respinto il ricorso presentato dagli acquirenti di una struttura turistico ricettiva e di una ex distilleria frazionati e trasformati in due condomini per aggirare i limiti pro capite.
I ricorrenti hanno affermato che non vi sarebbe stato alcun frazionamento fittizio, in quanto effettuato dai precedenti proprietari al solo fine di adeguare la situazione catastale allo stato dei luoghi; e che sarebbe mancato anche l’elemento psicologico perché il frazionamento era stato posto in essere prima della entrata in vigore del cd. “Decreto Rilancio”.
Una ricostruzione bocciata dalla Suprema corte che ricorda come il Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, abbia valorizzato la fittizietà del frazionamento, “solo apparentemente realizzato dai venditori, fondandola sul plurime circostanze”. Anche considerato che i venditori hanno riferito di non conoscere neppure il professionista che ha realizzato la divisione, aggiungendo che non avrebbero avuto interesse di sorta al frazionamento.
Inoltre, prosegue la Corte, la fittizietà del frazionamento risulta anche dalla circostanza per cui “sono state realizzate un numero significativamente inferiore di unità immobiliari rispetto ai settantasette subalterni in cui veniva frazionata la particella 153 su cui insiste la Ex Distilleria ed ai quarantuno subalterni” in cui veniva divisa l’altra particella. A tale operazione va aggiunta la “fittizia costituzione di due distinti condomini, nei giorni immediatamente successivi ai rispettivi acquisti”, che ha consentito ai ricorrenti “di ottenere un beneficio fiscale di gran lunga superiore a quello al quale avrebbero avuto diritto senza l’artificio posto in essere”. Infatti, prosegue la Corte, “se il richiedente il beneficio è un condominio non sussiste il limite di due unità immobiliari pro capite” (previsto dall’articolo 119, comma 10, Dl n. 34/2020).
Quanto all’elemento soggettivo, poi, la Corte osserva che anche prima del cosiddetto Decreto rilancio erano previste agevolazioni e benefici per il miglioramento dell’efficienza energetica (Ecobonus) e per gli interventi volti al consolidamento statico ed alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus), “per cui il Superbonus 110% ha solo unificato detti benefici fiscali, altresì, maggiorandoli nelle percentuali, di talché è irrilevante che il frazionamento della Ex Distilleria … sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della normativa sul Superbonus 110%”.
Infine, la Cassazione precisa che il profitto del reato è l’intero beneficio fiscale e non solo la parte in più derivante dalle operazioni fittizie e artificiose poste in essere dagli imputati. “Il percorso logico argomentativo seguito dalla difesa – scrive la Corte -, che individua il profitto dei reati nei crediti di imposta eccedenti rispetto a quelli che si sarebbero potuti ottenere senza l’artificioso frazionamento, non tiene in considerazione, la circostanza (dirimente) che la condotta fraudolenta contestata inquina l’intera procedura, sicché il credito di imposta ottenuto deve considerarsi integralmente illecito”. In altre parole, “le condotte poste in essere rendono illecito l’intero contributo ottenuto e non solo parte di esso, non essendo possibile, data l’unicità del procedimento, individuare frazioni lecite della procedura”.
Nello specifico, poi, la Corte precisa che il primo immobile è stato sequestrato “perché frutto dell’indebito vantaggio fiscale conseguito, stante il pericolo della sua dispersione per mezzo di trasferimenti a titolo oneroso”, mentre il credito di imposta ancora non ottenuto dal Condominio del secondo immobile, è stato sequestrato “quale futuro profitto del reato tentato, per evitare che il suo utilizzo potesse portare alla consumazione della truffa”.
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