Giovedì 31 ottobre, ultimo giorno del mese, è una giornata densa di scadenze fiscali per i contribuenti italiani. Si accavallano infatti appuntamenti importanti col Fisco, come abbiamo spiegato in questa guida. E tra questi c’è anche la presentazione del modello dei redditi per le persone fisiche che denunciano redditi di impresa oppure da lavoro autonomo, alla quale fa riferimento l’Inps per i pensionati. La presentazione al Fisco va fatta esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. Chi deve presentare questa dichiarazione entro, appunto, il 31 ottobre? C’è un obbligo e ci sono le relative eccezioni. Andiamo con ordine.
Secondo l’istituto nazionale di previdenza sociale devono presentare la dichiarazione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2023, soggetti al “divieto di cumulo” parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo. L’Inps applica il divieto di cumulo ai trattamenti pensionistici derivanti da inabilità assoluta o permanente per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, pur con eccezioni per il comparto difesa e sicurezza. Per le pensioni di invalidità erogate dal 1° gennaio 2001, le quote eccedenti il trattamento minimo possono essere cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, ma con alcune limitazioni. Rientrano nel divieto di cumulo anche gli iscritti alla gestione separata Inpgi e coloro che svolgono attività nel settore sportivo dilettantistico.
I redditi da dichiarare e come fare la dichiarazione
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito. In sostanza, i pensionati che svolgono attività di lavoro autonomo sono tenuti a fornire una dichiarazione preventiva dei redditi per l’anno 2024. Gli enti previdenziali effettueranno trattenute provvisorie sulla pensione in base ai redditi previsti dai pensionati, con un successivo conguaglio sulla base dei redditi effettivamente percepiti e dichiarati nel 2025.
La pensione a rischio
Non si tratta di un adempimento di poco conto. Anzi. Cosa succede se non si fa la dichiarazione? Come specifica il messaggio dell’Inps, il rischio è quello di perdere la pensione: “I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore”.
Per fare la dichiarazione, il cittadino può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’istituto tramite il sito www.inps.it, utilizzando il sistema pubblico di identità digitale (Spid) almeno di livello 2, la carta nazionale dei servizi (Cns), la carta di identità elettronica (Cie 3.0) o eIdas (electronic identification authentication and signature). Una volta autenticatosi con la propria identità digitale, per presentare la dichiarazione reddituale il pensionato può accedere al servizio online disponibile sul sito dell’Inps, selezionando nel motore di ricerca: “La dichiarazione della situazione reddituale (Red)”. Nel successivo pannello occorre scegliere la campagna di riferimento: “Campagna Red 2024 anno reddito richiesto 2023”.
Come specifica sempre l’Inps, i redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come singolo importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuati (massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito), indicando la data di inizio, la data di fine e l’importo. Questa operazione va effettuata anche quando c’è un’assenza di importi.
L’Inps, inoltre, specifica chi sono coloro che invece non devono presentare la dichiarazione. Nel dettaglio:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia, interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, perché dal 1° gennaio 2009 questa pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, “sostitutive della medesima”, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Ci sono però alcune eccezioni:
- chi percepisce una pensione di invalidità e anche un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro non è soggetto al divieto parziale di cumulo;
- i pensionati che partecipano a programmi di reinserimento sociale non devono dichiarare questi redditi;
- i “gettoni” percepiti da amministratori locali o altre cariche pubbliche non costituiscono reddito da lavoro e quindi non rientrano nel divieto di cumulo.
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