Questa misura fa parte del piano di riduzione di 3,5 miliardi dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad), da attuare entro il 2030, in conformità con gli obiettivi del Pnrr e del Piano strutturale di bilancio (Psb).
Questa iniziativa comporterà un incremento della tassazione Irpef e dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori, apportando modifiche alle norme relative alle modalità di calcolo della base imponibile per l’Irpef derivante dall’uso del veicolo aziendale (automobili, motociclette e ciclomotori), concesso in uso promiscuo ai dipendenti.
È un’ulteriore restrizione sulle auto aziendali, già soggette a tassazione da parte del Fisco in base alle emissioni di CO2. Ad oggi, infatti, i veicoli assegnati ai dipendenti rientrano nei fringe benefit, il che permette una tassazione con metodo forfettario.
Attualmente, il sistema fiscale penalizza le auto aziendali in base alle loro emissioni di CO2, stabilendo una percentuale del 30% sul valore determinato dalla percorrenza chilometrica, che è convenzionalmente fissata a 15.000 chilometri. Questo valore si basa sulle tabelle ACI, le quali contribuiscono a calcolare il reddito imponibile per i veicoli che emettono tra 60 e 160 grammi di CO2. Superata questa soglia, fino a 190 grammi, la percentuale aumenta al 50%, mentre per i veicoli altamente inquinanti la tassazione arriva al 60%.
Circa il 90% delle auto aziendali rientra in tali categorie, mentre per i veicoli elettrici e ibridi plug-in la percentuale è pari al 25%.
Le modifiche previste per la Manovra 2025 intendono rivedere le percentuali, stabilendo – per i contratti riguardanti le auto aziendali a benzina o diesel, a partire dal 1° gennaio 2025 – una quota fissa del 50%. Questo valore scenderebbe al 20% per la concessione di veicoli ibridi plug-in e al 10% per le vetture elettriche.
In base a quanto indicato nell’art. 7 della Manovra, nella sezione dedicata “alle misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi”, si stabilisce che per “gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”, si applicherà “il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle Finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente”.
La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli elettrici a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli ibridi plug-in.
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