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Processo tributario #finsubito prestito immediato


8. LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL’ATTO IMPUGNATO

Il ricorrente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato se sussistono: il fumus

bonis iuris e il periculum in mora. La decisione sulla domanda cautelare viene

presa di solito dal collegio ma in casi gravi e urgenti il presidente può disporre la

sospensione in via interinale, con efficacia fino alla decisone del collegio. Il collegio

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decide in camera di consiglio dopo aver sentito le parti, la pronuncia ha forma di

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ordinanza, MOTIVATA e NON IMPUGNABILE. Il provvedimento che respinge la domanda

di sospensione non può essere annullato. La sospensione dell’atto può essere parziale

o totale e può essere anche subordinata alla presentazione di una garanzia da parte

del contribuente (ad esempio mediante cauzione). Gli effetti della sospensione

cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado.

Con la pubblicazione della sentenza di primo grado si rende di nuovo esigibile la

somma indicata nell’atto impugnato (avviso di accertamento) ma anche in appello

può essere chiesta la sospensione della riscossione del tributo, poiché l’articolo 52 del

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d.lgs. 546 prevede che possa essere chiesto dall’appallante alla commissione

regionale di sospendere in tutto in parte l’esecutività della sentenza impugnata se

sussistono gravi e fondati motivi. La cessazione degli effetti può essere ripristinata dal

giudice di appello nell’esercizio dei suoi poteri cautelari.

L’atto da eseguire rimane l’atto impugnato, ossia l’avviso di accertamento (o

il ruolo) ma in appello l’esecuzione dell’atto impugnato dipende dalla

richiesta di sospensione della sentenza appellata. Nonostante la sentenza di

primo grado sia stata sospesa nei suoi effetti, la sospensione non incide sull’importo

riscuotibile in pendenza di primo grado.

Il contribuente può chiedere pur sempre la sospensione integrale della riscossione

ponendo ad oggetto anche in appello non la sentenza ma direttamente l’atto

impugnato; quindi, quando appella il contribuente può decidere se chiedere la

sospensione: a) della sentenza, quindi della sospensione del prelievo di una somma

ridotta rispetto al totale, oppure, b) dell’avviso di accertamento in sé (di nuovo).

Chiaramente se ciò gli porta un danno grade e irreparabile.

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Se in appello viene emessa sentenza negativa per il contribuente cessa, come già

visto, la sospensione, ed è riscuotibile tutto il dovuto ai sensi dell’articolo 68. Anche

con il ricorso in Cassazione il contribuente può chiedere la sospensione della

sentenza di secondo grado o dell’atto impugnato. Le norme procedurali sono

simili a quelle in appello: deve provare che per lui ne consegue un danno irreparabile e

grave. Anche qui può essere chiesto al contribuente che presti determinate garanzie.

Il presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima

camera di consiglio disponibile e la data deve essere comunicata almeno 10 giorni

prima alle parti, in caso di necessità il presidente può disporre la sospensione fino alla

pronuncia del collegio. Il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

La commissione non si può pronunciare sulla sospensione se il contribuente non

dimostra di aver depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

9. LE SENTENZE

Nel processo tributario le sentenze di condanna sono sentenze IMMEDIATAMENTE

ESECUTIVE e condannano il fisco al rimborso in favore del contribuente. L’articolo 69

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del d.lgs. 546 stabilisce che il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila

euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto

conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.

10.SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

L’art. 2 comma 3 del d.lgs. 546 prevede che il giudice tributario risolva in via

incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti

nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di

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falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in

giudizio. Il processo tributario non deve essere sospeso in caso di pregiudizialità

esterna, cioè se pende una questione pregiudiziale dinnanzi al giudice civile o

amministrativo né quando pende processo penale per i medesimi fatti che sono da

accertare nel processo tributario.

La sospensione necessaria è invece prevista dall’articolo 39, solo quando è presentata

querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o

sulla capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

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Se la causa pregiudiziale è di natura TRIBUTARIA e pende davanti ad un’altra

corte tributaria, la causa pendente deve essere sospesa. Occorre però che le

psrti in causa siano le medesime della causa pendente.

Oltre che nei casi sin qui esaminati, il processo tributario, secondo regole comuni a

tutti i processi, deve essere sospeso:

a) quando viene presentato regolamento preventivo di giurisdizione;

b) quando viene sollevata una questione di costituzionalità;

c) quando la commissione dispone il rinvio della controversia alla Corte di giustizia

dell’UE;

d) quando viene presentato il ricorso per ricusazione del giudice 99.

La sospensione è dichiarata con ordinanza: durante la sospensione non possono

essere compiuti atti del processo. Quando cessa la causa della sospensione, deve

essere presentata istanza di trattazione nel termine di 6 mesi, altrimenti il processo

si estingue.

L’interruzione del processo tributario è disciplinata in modo assai simile al processo

civile. In estrema sintesi, si ha interruzione del processo quando muore la parte privata

o il suo legale rappresentante o il suo difensore (per brevità, non ci soffermiamo su

altre cause: perdita della capacità di stare in giudizio, radiazione del difensore

dall’albo, ecc.).

La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione

secondo l’art. 2495 c.., ma, per il diritto tributario, si prevede, con norma speciale,

“ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento,

che,

contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della

società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla

richiesta di cancellazione del Registro delle imprese ”. Agli effetti fiscali, quindi, la

società continua a vivere, ma con un termine, allo spirare del quale ha effetto la

norma del codice civile; il processo tributario si interrompe e subentrano i soci.

Le conseguenze dell’interruzione sono analoghe a quelle della sospensione. Non

possono essere compiuti atti del processo e, se non è presentata tempestivamente

istanza per la ripresa, il processo si estingue.

Il processo può estinguersi per rinuncia al ricorso, per inattività delle parti o per

cessazione della materia del contendere. La rinuncia non ha effetto se non è accettata

dalle altre parti costituite che abbiano “effettivo interesse” alla prosecuzione del

processo.

11.I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

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Come nel processo ordinario civile il giudice può emettere tre tipologie di atti:

sentenze, ordinanze, decreti. I provvedimenti collegiali hanno forma di sentenza o di

ordinanza. Il collegio si pronuncia con sentenza in tutti i casi in cui ci sia una

definizione del giudizio, mentre si pronuncia con ordinanza ogni volta che non si

definisce il giudizio. La motivazione della sentenza deve essere sintetica.

Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate ad alcune domande.

I decreti sono degli atti presidenziali che regolano lo svolgimento del processo.

12.L’ISTRUZIONE PROBATORIA

In questa materia sono importanti le norme del Codice di procedura civile. La norma

cardine, come nel processo civile, è l’articolo 115 del c.p.c., il quale afferma che, salvi i

casi previsti dalla legge stessa, il giudice deve porre a fondamento della sua decisione

le prove proposte dalle parti. La raccolta delle prove è dominata dal PRINCIPIO

DISPOSITIVO (il giudice basa la sua pronuncia sulle prove fornite dalle parti, esclusi i

casi descritti dalla legge).

Il giudice deve tener conto anche dei “fatti non specificamente contestati dalla parte

costituita” (principio di non contestazione), devono dunque ritenersi provati i fatti

affermati da una parte e non tempestivamente contestati dall’altra parte.

Le parti, come già detto, possono produrre documenti inserendoli nel fascicolo con cui

si costituiscono in giudizio, oppure come allegati delle memorie difensive, o, con

apposita nota, fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza.

I poteri istruttori delle commissioni tributarie rispecchiano quelli degli uffici impositori

(art. 7 del D.lgs. n. 546) “le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti

dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di

informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari e all’ente locale da ciascuna

legge d’imposta”.

Inoltre, le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di

particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici

dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia

di finanza ovvero disporre consulenza tecnica.

Pertanto, il giudice di sua iniziativa può:

a) disporre accessi e ispezioni;

b) richiedere dati, informazioni e chiarimenti;

c) richiedere relazioni tecniche ad organi dello Stato;

d) disporre lo svolgimento di una consulenza tecnica.

Il giudice tributario può applicare l’art. 210 c.p.c., secondo cui, “su istanza di parte, può ordinare

 all’altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga

necessaria l’acquisizione al processo”.

Nel processo tributario è applicabile anche l’art. 113 c.p.c.: il giudice può richiedere d’ufficio alla

 pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione

stessa, che è necessario acquisire al processo.

La commissione tributaria non può avvalersi di mezzi istruttori previsti dal codice di

procedura civile, a cui non corrispondono mezzi analoghi a quelli previsti dall’art. 7 del

D.lgs. n. 546 o non compatibili con le caratteristiche del processo tributario.

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In relazione ai mezzi istruttori previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 546, possono applicarsi l





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