Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordarario rispetto a quello che si andrà a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Videocorso del: 15 novembre 2024 alle 10.30 – 12.30 (Durata 2 hh) Cod. 227032 Richiesto l’ Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Leonardo Pietrobon Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Sembra delinearsi un possibile slittamento dei termini per il versamento del 2 acconto delle imposte, in scadenza il prossimo 2/12/2024. Nello specifico, nel corso dell’iter di conversione del DL 155/2024 è stato presentato un emendamento che prevede lo slittamento dei termini di versamento del secondo acconto delle imposte 2024 (ivi inclusi i contributi previdenziali “variabili”, IVS e gestione separata Inps).
Con il Provv. n. 406943 del 06/11/2024, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di comunicazione integrativa per il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 8 del DL 155/2024. Nel presente intervento si fornisce una breve sintesi delle indicazioni contenute nel citato Provvedimento, rinviando ad un successivo intervento l’analisi completa della compilazione della comunicazione integrativa.
Legittimo il diniego di annullamento in autotutela dell’Agenzia delle entrate se la dichiarazione del contribuente è tardiva, con conseguente cristallizzazione della pretesa fiscale. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 27995 del 30 ottobre 2024, con cui ha rigettato il ricorso di una società.
Come riportato dall’Agenzia di stampa adnkronos, nell’iter di conversione del DL 155/2024 sono stati presentati alcuni emendamenti di particolare rilevanza; tra questi spicca quello relativo alla possibile riapertura dei termini per il versamento rateale delle somme per i soggetti che avevano aderito alla rottamazione- quater. Le scadenze – Per i soggetti che avevano aderito alla rottamazione – quater, il perfezionamento della procedura dovrà avvenire – per chi ha optato per il pagamento rateale – con il versamento della VI e ultima rata, la cui scadenza, considerati i giorni di tolleranza, è fissata al 09/12/2024.
Nella giornata del 05/11/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove FAQ sulla comunicazione dei dati, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico. Si ricorda che con il Provv. n. 354629 del 05/10/2023 sono state definite le procedure operative per effettuare la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell’art. 2 del DM 29/03/2023.
L’accesso al ravvedimento operoso speciale ex art. 2-quater, DL 113/2024 sembrerebbe di primo acchito risolvere tutti i problemi del soggetto aderente con il passato. In sostanza, il pensiero comune è il seguente: procedo con l’adesione al ravvedimento operoso speciale per tutti gli anni o alcuni di essi nel periodo 2018 – 2022: tramite la presentazione del modello F24 entro il 31/03/2025, utilizzando i codici tributo istituiti con la RM 50/E/2024; perfeziono la procedura con il pagamento dell’imposta sostitutiva 8imposte sui redditi, addizioni e IRAP, ma non IVA) dovuta: in unica rata; o in max 24 rate mensili.
Dopo le numerose richieste del CNDCEC e delle varie associazioni di categoria, il Governo ha aperto alla possibilità di prorogare i termini di adesione al CPB, il cui termine perentorio era fissato al 31/10/2024. Finalmente, dunque, una notizia positiva in ambito fiscale.
Con apposito Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate: accertato l’irregolare funzionamento del servizio di acquisizione attraverso i propri canali telematici delle deleghe di pagamento nei giorni 29 e 30 ottobre 2024 (a causa di un’anomalia nel software di accoglienza dei modelli F24 telematici, che ha prodotto, a partire dalle ore 12.48 del 29 ottobre e fino alle ore 9.56 del 30 ottobre, scarti impropri, con tipologia Squadratura contabile sezione erario, degli F24 presentati) ha disposto una proroga di 10 giorni per l’invio dei modelli F24 scadenti nel periodo del citato malfunzionamento dei sistemi dell’Agenzia.
Revisori Legali e loro tirocinanti: sgomenti e perplessi ennesimo attacco all’indipendenza degli organi di controllo e per gli effetti ai principi democratici di separazione, autonomia ed equidistanza tra massimi poteri nella consueta accezione aristotelica Riportiamo con massimo stupore il testo dell’art. 112, contenuto nella bozza di Legge di Bilancio 2025 che testualmente recita (fonte sito MEF): Art. 112. (Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica) Il comma 1 prevede di introdurre l’obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
I lavoratori autonomi iscritti in Albi/Collegi devono versare i contributi alla Cassa di Previdenza. Tutti i relativi adempimenti (termini e modalità di versamento, di presentazione della comunicazione annuale, ecc.) sono disciplinati dal Regolamento della Cassa; tuttavia, è possibile distinguere dei tratti comuni.
Con la CM 20/E del 05/11/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, tra l’altro, un’analisi dei criteri per la individuazione della residenza fiscale delle società, così come riformulata dall’art. 2 del D.lgs. 113/2024, intervenendo sugli articoli 73, comma 3, e 5, comma 3, lettera d) del TUIR. TUIR La normativa di riferimento Società di capitali art. 73, c. 3, Tuir Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
L’adesione all’istituto del ravvedimento speciale ex art. 2-quater, DL 113/2024, avviene attraverso la presentazione del modello F24 – entro il termine perentorio del 31/03/2025 – contenente l’imposta sostitutiva dovuta per le diverse annualità oggetto di regolarizzazione (annualità comprese nel quinquennio 2018 – 2022). Ai fini del perfezionamento dell’istituto sarà necessario procedere al versamento delle somme dovute, in unica soluzione o in versamento rateale, pena la decadenza dal ravvedimento speciale e la conseguente applicazione delle ordinarie modalità di ravvedimento, ove esperibili.
Con il Provvedimento del 05/11/2024 sono state definite le procedure operative per l’adesione al ravvedimento speciale ex art. 2-quater DL 113/2024, con riferimento al quinquennio 2018 – 2022, fruibile da parte dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per il concordato preventivo biennale (di seguito CPB) per gli anni 2024 e 2025, il cui termine perentorio per l’adesione è scaduto il 31/10/2024. Come segnalato sulle pagine della nostra Circolare quotidiana e nello specifico nell’articolo del 06/11/2024 non sono previste riaperture dei termini per l’adesione all’istituto del CPB, salvo ripensamenti dell’ultima ora del Legislatore.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui