Sono in procinto di vendere la mia casa, che risulta essere la prima casa e che è stata acquistata meno di cinque anni fa. Ho appreso che, se vendo la prima casa prima dei cinque anni a causa del sovraindebitamento, dato che ho la cessione del quinto, il prelevamento diretto dallo stipendio per il mantenimento, il mutuo della prima casa, un finanziamento e un mutuo per consolidamento debiti, posso evitare di pagare la penale. È corretto?
In merito al suo quesito riguardante la vendita della prima casa prima dei cinque anni dall’acquisto, è opportuno fare chiarezza su alcuni punti fondamentali.
L’agevolazione fiscale legata alla prima casa prevede che, se l’immobile viene venduto prima dei cinque anni dall’acquisto, il contribuente è tenuto a restituire le imposte di registro, ipotecaria e catastale che ha risparmiato al momento dell’acquisto.
Tuttavia, esiste una deroga che potrebbe applicarsi al suo caso specifico.
La normativa, infatti, prevede che se il contribuente, entro un anno dalla vendita, acquista un altro immobile da adibire a prima casa, può evitare la restituzione delle imposte precedentemente risparmiate.
La questione del sovraindebitamento potrebbe incidere sulla giustificazione della decisione (Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in particolare l’articolo 1, nota II-bis, punto 4 della Tariffa, Parte Prima, annessa al D.P.R. 131/1986), attraverso:
- la documentazione dove è fondamentale raccogliere ciò che attesti il sovraindebitamento, inclusi i contratti di mutuo, finanziamento e la cessione del quinto;
- la consulenza fiscale per verificare la correttezza della documentazione e l’applicabilità delle eccezioni.
Tuttavia, l’elemento necessario per non perdere l’agevolazione è il riacquisto di un nuovo immobile entro l’anno dalla vendita della prima casa.
Dopodiché, occorrerà fare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’intenzione di acquistare un nuovo immobile entro un anno
In sintesi, la vendita della prima casa prima dei cinque anni non comporta necessariamente la perdita delle agevolazioni fiscali se si rientra nelle eccezioni previste dalla legge.
Il sovraindebitamento può costituire una valida ragione per non restituire le imposte, purché si segua la procedura corretta e si acquisisca un nuovo immobile entro un anno.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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