Questa settimana parliamo dell’istituto dell’Autotutela obbligatoria, anche a seguito dell’atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali.
Autotutela obbligatoria: gli enti locali sono chiamati ad un attento monitoraggio della propria attività impositiva
L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha recentemente pubblicato un atto di indirizzo sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale in tema di autotutela obbligatoria. In particolare, viene fornito un orientamento sull’applicazione pratica dell’autotutela obbligatoria nell’ambito dei tributi locali.
La interessante novità per gli enti locali rappresentata dall’intervenuta introduzione dell’istituto dell’“autotutela obbligatoria” a seguiti dell’entrata in vigore dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 che ha aggiunto l’art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
È stato previsto che l’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:
- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull’individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d’imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
È stato altresì previsto che l’obbligo non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
L’Osservatorio sulla Finanza e contabilità specifica che, ritenuto che l’istituto costituisce una novità, implica da parte degli enti, titolari di poteri impositivi, attenzione nella sua applicazione.
In particolare, gli enti sono ora chiamati a monitorare con attenzione i propri atti di imposizione, procedendo, nei casi previsti dalla legge, in tutto o in parte, all’annullamento di detti atti ovvero alla rinuncia all’imposizione, nell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e, dunque, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi ora indicati dalla legge.
L’attività di monitoraggio deve essere intesa a prevenire il contenzioso tributario dal quale potrebbero derivare oneri a carico degli enti sia sotto il profilo di eventuali condanne alle spese del giudizio innanzi alle Corti tributarie sia per riattivare, in modo tempestivo, l’azione impositiva.
Tutto ciò premesso l’osservatorio, pronuncia il seguente atto di orientamento rivolto agli enti locali: “A seguito dell’introduzione dell’art. 10-quater nella legge 27 luglio 2000, n. 212 – che ha introdotto l’istituto dell’autotutela obbligatoria – gli enti locali sono chiamati ad un attento monitoraggio della propria attività impositiva, allo scopo di prevenire dispendioso contenzioso tributario o anche per riattivare in modo tempestivo l’azione di riscossione, secondo le diverse tipologie dei tributi”.
Si auspica, dunque, che detto strumento venga correttamente e concretamente applicato e che non rimanga solo una norma scritta.
A CURA DELLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CLARIZIA Via Raul Gardini n. 20 – Ravenna / www.studiotributariomc.it
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