Con il decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024, firmato dal Direttore generale mercati e infrastrutture energetiche del Dipartimento Energia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato le regole operative elaborate e trasmesse dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai sensi del decreto MASE del 23 luglio 2024 n. 268 “Energy Release” – misura contemplata all’articolo 1 del decreto-legge del 9 dicembre 2023, n. 181 ed entrata in vigore in data 25 luglio 2024 -, che disciplinano l’accesso al meccanismo che si rivolge alle imprese a forte consumo di energia elettrica, iscritte nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), intenzionate a realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, sia attraverso nuovi impianti che tramite il rinnovamento di quelli esistenti. L’atto ministeriale che approva il regime Energy Release 2.0 entrerà in vigore domani 31 ottobre e avvierà il conto alla rovescia per il bando d’assegnazione e l’apertura del portale per le manifestazioni di interesse ad accedere al beneficio.
Cosa prevede il meccanismo dell’Energy Release 2.0
L’Energy Release 2.0 è un meccanismo che funziona sottoforma di uno “scambio” concepito per promuovere e accelerare lo sviluppo di capacità rinnovabile da parte delle imprese energivore. Introdotto tramite il Decreto del MASE del luglio 2024 (DM del 23 luglio 2024 n.268) e in conformità con il Decreto-legge del 9 dicembre 2023 n. 181, prevede un prezzo calmierato dell’energia elettrica per le aziende energivore che realizzano nuova capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili.
In sostanza, le aziende a forte consumo di energia si impegnano a realizzare nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici e in cambio possono chiedere al GSE l’anticipazione – per un periodo di tre anni e a prezzi contenuti – di una quota parte dell’energia elettrica rinnovabile che le installazioni produrranno in futuro e le relative garanzie di origine – un prezzo di cessione definito -, da restituire in venti anni a decorrere dall’effettiva entrata in esercizio degli impianti.
L’energia elettrica sarà anticipata e restituita tramite contratti per differenza a due vie (CFD), firmati tra il GSE e i clienti finali energivori o i soggetti terzi interessati, in base al medesimo prezzo di cessione. Questo prezzo è stabilito dal GSE, considerando il costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensioni ottimali che impiegano tecnologie mature e competitive. In questo modo, il regime garantirà alle imprese energivore prezzi più contenuti per alleggerire la spesa elettrica supportando contemporaneamente il Belpaese nella crescita della capacità verde installata.
Il nuovo regime di sostegno alle rinnovabili nelle imprese energivore
Secondo le regole operative stabilite dal GSE per accedere al meccanismo dell’Energy Release 2.0, la misura è destinata ai clienti finali energivori, ovvero le aziende presenti nell’elenco di quelle a forte consumo di energia elettrica presso la CSEA, anche tramite aggregazione. In questo caso però, è necessario che venga individuato un soggetto aggregatore che funga da controparte nel contratto di anticipazione e restituzione.
Inoltre, il regime coinvolge indirettamente anche le terze parti con cui le imprese energivore possono stipulare contratti di approvvigionamento a lungo termine per l’acquisto di energia rinnovabile, che avrebbero la responsabilità di restituire l’energia anticipata.
Secondo il decreto Energy Release 2.0 la nuova capacità di generazione dovrà avere una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione. Potrà riguardare:
- nuovi impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno, realizzati in siti in cui, prima dell’inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione alimentato dalla stessa FER;
- impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici oggetto di potenziamento o di rifacimento (sia parziale che integrale) che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW.
Le imprese italiane a forte consumo di energia al centro della transizione energetica
Il provvedimento Energy Release 2.0 mira così ad accompagnare circa 3800 imprese energivore nel processo di transizione energetica, per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, abbattere le emissioni di gas serra e migliorare la sicurezza energetica del paese, in linea con gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e con le politiche climatiche ed energetiche dell’Unione Europea. Inoltre, il coinvolgimento dei settori industriali esposti alla concorrenza internazionale e, quindi, a maggiore rischio di delocalizzazione, potrebbe stimolare ulteriori investimenti e innovazioni nel settore delle energie rinnovabili.
Alcuni riferimenti normativi forniscono il quadro giuridico e politico entro cui si inserisce il decreto Energy Release 2.0:
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: Questo decreto recepisce la direttiva 2001/77/CE, che ha l’obiettivo di promuovere l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del mercato elettrico dell’Unione Europea. Esso stabilisce le misure necessarie per incrementare l’uso delle energie rinnovabili.
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199: Questo decreto attua la direttiva (UE) 2018/2001, che riguarda la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. La direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia rinnovabile nell’Unione Europea, fissando obiettivi per la quota di energia rinnovabile nel consumo energetico totale.
- Proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato energia e clima: Questa proposta è stata comunicata alla Commissione Europea in base al regolamento (UE) 2018/1999, che stabilisce la governance dell’Unione dell’energia e delle azioni per il clima. L’aggiornamento del piano è stato adottato il 30 giugno 2024 e rappresenta gli impegni nazionali per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici.
- Regolamento (UE) 2023/2831: Adottato dalla Commissione Europea il 13 dicembre 2023, riguarda l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Questi articoli disciplinano gli aiuti di Stato, inclusi quelli «de minimis», che sono considerati compatibili con il mercato interno poiché di entità troppo piccola per influenzare la concorrenza.
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