Si discute se l’imposizione del doppio contributo unificato a carico del soccombente sia consentita nel giudizio tributario (anche dinanzi al giudice di legittimità) o se si risolva in un’ulteriore sanzione sulla sanzione, in violazione del principio del ne bis in idem.
Il raddoppio del contributo unificato, disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, per l’ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione principale o incidentale, si applica in via esclusiva ai giudizi dinanzi alla Cassazione, in forza del rinvio del successivo art. 261 alla disciplina prevista dallo stesso decreto per il processo civile, dovendo escludersene, invece, l’estensione ai giudizi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, in assenza di un’esplicita previsione nella disciplina riservata al processo tributario dall’art. 13, comma 6-quater, dello stesso decreto (Cass., Sez. 6-5, 27 luglio 2018, n. 20018; Cass., Sez. 6-5, 2 ottobre 2018, n. 23980; Cass., Sez. 6-5, 10 maggio 2019, n. 12594; Cass., Sez. 6-5, 27 ottobre 2021, n. 30217; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27243; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2023, n. 14699; Cass., Sez. 5, 1° settembre 2023, n. 25612; Cass., Sez. 5, 25 marzo 2024, n. 8019).
Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l’obbligo di versamento del primo contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale, assolvendo all’ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20621; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2024, n. 9107; Cass., Sez. 5, 6 settembre 2024, n. 24069; Cass., Sez. 5, 9 settembre 2024, n. 24236).
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