8. LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL’ATTO IMPUGNATO
Il ricorrente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato se sussistono: il fumus
bonis iuris e il periculum in mora. La decisione sulla domanda cautelare viene
presa di solito dal collegio ma in casi gravi e urgenti il presidente può disporre la
sospensione in via interinale, con efficacia fino alla decisone del collegio. Il collegio
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decide in camera di consiglio dopo aver sentito le parti, la pronuncia ha forma di
ordinanza, MOTIVATA e NON IMPUGNABILE. Il provvedimento che respinge la domanda
di sospensione non può essere annullato. La sospensione dell’atto può essere parziale
o totale e può essere anche subordinata alla presentazione di una garanzia da parte
del contribuente (ad esempio mediante cauzione). Gli effetti della sospensione
cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado.
Con la pubblicazione della sentenza di primo grado si rende di nuovo esigibile la
somma indicata nell’atto impugnato (avviso di accertamento) ma anche in appello
può essere chiesta la sospensione della riscossione del tributo, poiché l’articolo 52 del
d.lgs. 546 prevede che possa essere chiesto dall’appallante alla commissione
regionale di sospendere in tutto in parte l’esecutività della sentenza impugnata se
sussistono gravi e fondati motivi. La cessazione degli effetti può essere ripristinata dal
giudice di appello nell’esercizio dei suoi poteri cautelari.
L’atto da eseguire rimane l’atto impugnato, ossia l’avviso di accertamento (o
il ruolo) ma in appello l’esecuzione dell’atto impugnato dipende dalla
richiesta di sospensione della sentenza appellata. Nonostante la sentenza di
primo grado sia stata sospesa nei suoi effetti, la sospensione non incide sull’importo
riscuotibile in pendenza di primo grado.
Il contribuente può chiedere pur sempre la sospensione integrale della riscossione
ponendo ad oggetto anche in appello non la sentenza ma direttamente l’atto
impugnato; quindi, quando appella il contribuente può decidere se chiedere la
sospensione: a) della sentenza, quindi della sospensione del prelievo di una somma
ridotta rispetto al totale, oppure, b) dell’avviso di accertamento in sé (di nuovo).
Chiaramente se ciò gli porta un danno grade e irreparabile.
Se in appello viene emessa sentenza negativa per il contribuente cessa, come già
visto, la sospensione, ed è riscuotibile tutto il dovuto ai sensi dell’articolo 68. Anche
con il ricorso in Cassazione il contribuente può chiedere la sospensione della
sentenza di secondo grado o dell’atto impugnato. Le norme procedurali sono
simili a quelle in appello: deve provare che per lui ne consegue un danno irreparabile e
grave. Anche qui può essere chiesto al contribuente che presti determinate garanzie.
Il presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima
camera di consiglio disponibile e la data deve essere comunicata almeno 10 giorni
prima alle parti, in caso di necessità il presidente può disporre la sospensione fino alla
pronuncia del collegio. Il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
La commissione non si può pronunciare sulla sospensione se il contribuente non
dimostra di aver depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.
9. LE SENTENZE
Nel processo tributario le sentenze di condanna sono sentenze IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVE e condannano il fisco al rimborso in favore del contribuente. L’articolo 69
del d.lgs. 546 stabilisce che il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila
euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto
conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.
10.SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO
L’art. 2 comma 3 del d.lgs. 546 prevede che il giudice tributario risolva in via
incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti
nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di
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falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in
giudizio. Il processo tributario non deve essere sospeso in caso di pregiudizialità
esterna, cioè se pende una questione pregiudiziale dinnanzi al giudice civile o
amministrativo né quando pende processo penale per i medesimi fatti che sono da
accertare nel processo tributario.
La sospensione necessaria è invece prevista dall’articolo 39, solo quando è presentata
querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o
sulla capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
Se la causa pregiudiziale è di natura TRIBUTARIA e pende davanti ad un’altra
corte tributaria, la causa pendente deve essere sospesa. Occorre però che le
psrti in causa siano le medesime della causa pendente.
Oltre che nei casi sin qui esaminati, il processo tributario, secondo regole comuni a
tutti i processi, deve essere sospeso:
a) quando viene presentato regolamento preventivo di giurisdizione;
b) quando viene sollevata una questione di costituzionalità;
c) quando la commissione dispone il rinvio della controversia alla Corte di giustizia
dell’UE;
d) quando viene presentato il ricorso per ricusazione del giudice 99.
La sospensione è dichiarata con ordinanza: durante la sospensione non possono
essere compiuti atti del processo. Quando cessa la causa della sospensione, deve
essere presentata istanza di trattazione nel termine di 6 mesi, altrimenti il processo
si estingue.
L’interruzione del processo tributario è disciplinata in modo assai simile al processo
civile. In estrema sintesi, si ha interruzione del processo quando muore la parte privata
o il suo legale rappresentante o il suo difensore (per brevità, non ci soffermiamo su
altre cause: perdita della capacità di stare in giudizio, radiazione del difensore
dall’albo, ecc.).
La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione
secondo l’art. 2495 c.., ma, per il diritto tributario, si prevede, con norma speciale,
“ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento,
che,
contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della
società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla
richiesta di cancellazione del Registro delle imprese ”. Agli effetti fiscali, quindi, la
società continua a vivere, ma con un termine, allo spirare del quale ha effetto la
norma del codice civile; il processo tributario si interrompe e subentrano i soci.
Le conseguenze dell’interruzione sono analoghe a quelle della sospensione. Non
possono essere compiuti atti del processo e, se non è presentata tempestivamente
istanza per la ripresa, il processo si estingue.
Il processo può estinguersi per rinuncia al ricorso, per inattività delle parti o per
cessazione della materia del contendere. La rinuncia non ha effetto se non è accettata
dalle altre parti costituite che abbiano “effettivo interesse” alla prosecuzione del
processo.
11.I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE TRIBUTARIO
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Come nel processo ordinario civile il giudice può emettere tre tipologie di atti:
sentenze, ordinanze, decreti. I provvedimenti collegiali hanno forma di sentenza o di
ordinanza. Il collegio si pronuncia con sentenza in tutti i casi in cui ci sia una
definizione del giudizio, mentre si pronuncia con ordinanza ogni volta che non si
definisce il giudizio. La motivazione della sentenza deve essere sintetica.
Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate ad alcune domande.
I decreti sono degli atti presidenziali che regolano lo svolgimento del processo.
12.L’ISTRUZIONE PROBATORIA
In questa materia sono importanti le norme del Codice di procedura civile. La norma
cardine, come nel processo civile, è l’articolo 115 del c.p.c., il quale afferma che, salvi i
casi previsti dalla legge stessa, il giudice deve porre a fondamento della sua decisione
le prove proposte dalle parti. La raccolta delle prove è dominata dal PRINCIPIO
DISPOSITIVO (il giudice basa la sua pronuncia sulle prove fornite dalle parti, esclusi i
casi descritti dalla legge).
Il giudice deve tener conto anche dei “fatti non specificamente contestati dalla parte
costituita” (principio di non contestazione), devono dunque ritenersi provati i fatti
affermati da una parte e non tempestivamente contestati dall’altra parte.
Le parti, come già detto, possono produrre documenti inserendoli nel fascicolo con cui
si costituiscono in giudizio, oppure come allegati delle memorie difensive, o, con
apposita nota, fino a 20 giorni liberi prima dell’udienza.
I poteri istruttori delle commissioni tributarie rispecchiano quelli degli uffici impositori
(art. 7 del D.lgs. n. 546) “le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti
dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di
informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari e all’ente locale da ciascuna
legge d’imposta”.
Inoltre, le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di
particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici
dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia
di finanza ovvero disporre consulenza tecnica.
Pertanto, il giudice di sua iniziativa può:
a) disporre accessi e ispezioni;
b) richiedere dati, informazioni e chiarimenti;
c) richiedere relazioni tecniche ad organi dello Stato;
d) disporre lo svolgimento di una consulenza tecnica.
Il giudice tributario può applicare l’art. 210 c.p.c., secondo cui, “su istanza di parte, può ordinare
all’altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga
necessaria l’acquisizione al processo”.
Nel processo tributario è applicabile anche l’art. 113 c.p.c.: il giudice può richiedere d’ufficio alla
pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione
stessa, che è necessario acquisire al processo.
La commissione tributaria non può avvalersi di mezzi istruttori previsti dal codice di
procedura civile, a cui non corrispondono mezzi analoghi a quelli previsti dall’art. 7 del
D.lgs. n. 546 o non compatibili con le caratteristiche del processo tributario.
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In relazione ai mezzi istruttori previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 546, possono applicarsi l
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