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La transazione fiscale nel Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.)* #finsubito prestito immediato


Ai sensi dell’art. 64 bis CCII, la domanda di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è presentata nelle forme di cui all’articolo 40 CCII. Essa, pertanto, è formulata dall’impresa debitrice e sottoscritta da difensore munito di apposita procura, sotto forma di ricorso da indirizzare al tribunale competente, in composizione collegiale, con l’indicazione dell’ufficio giudiziario, dell’oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni. 

Insieme al ricorso introduttivo, il debitore deposita anche[7]: 

– le scritture contabili e fiscali obbligatorie; 

– le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; 

– le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; 

– i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; 

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– una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; 

– uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; 

– un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; 

– l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

– l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti. 

– una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore; 

– una relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. 

La domanda può essere presentata anche con riserva di deposito di documentazione, ai sensi dell’articolo 44, comma lettera a), ossia chiedendo al tribunale la fissazione di un termine per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64 bis del Codice della crisi. Ciò significa che è possibile, per il debitore, presentare un piano di ristrutturazione “in bianco”, in virtù del quale il tribunale concederà un termine compreso fra trenta e sessanta giorni (prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale fino a ulteriori sessanta giorni), ed emetterà gli altri provvedimenti indicati nell’articolo 44 CCII. Tra questi ultimi vi è anche la nomina del commissario giudiziale, il quale è tenuto a riferire al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore che possa pregiudicare una soluzione della crisi. Il commissario, inoltre, vigila sull’adempimento degli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione del piano, e può segnalare quei comportamenti che giustificano la revoca del provvedimento di concessione dei termini. 

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Con riguardo alla concessione delle misure protettive e cautelari, l’articolo 54, comma 1, CCII prende espressamente in considerazione la richiesta formulata nell’ambito del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione prevedendo che, nel corso del procedimento per l’apertura del procedimento e su istanza di parte, il tribunale possa emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’articolo 54, comma 2 CCII stabilisce, inoltre, che laddove il debitore ne abbia fatto richiesta nella domanda, dalla data di pubblicazione di questa nel registro delle imprese, i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. 

Ai sensi dell’articolo 54, comma 4 CCII, infine, è possibile per il debitore richiedere l’applicazione delle misure protettive anche prima del deposito della domanda di accesso al P.R.O., ciò mediante la proposizione di domanda con riserva, ai sensi degli articoli 17, 18 e 44, comma 1 CCII[8].

Si evidenzia, inoltre, come[9]:

– i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili; 

– i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione da parte del tribunale; 

– le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso al PRO sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. 

Una volta presentato il ricorso, il tribunale è prima di tutto chiamato a valutare la ritualità della proposta ed a verificare la correttezza dei criteri di formazione delle classi; in seconda battuta, il tribunale procederà a nominare un giudice delegato al procedimento ed a nominare – oppure a confermare – il commissario giudiziale (cfr. articolo 64 bis, comma 4, lett. a) CCII). 

Come anche nel nuovo concordato in continuità aziendale (cfr. articolo 47, comma 1, lettera b) CCII), dunque, assume un ruolo centrale, nell’ambito della disciplina del PRO, la valutazione della ritualità della proposta[10]. 

Ciò significa che il tribunale sarà chiamato ad effettuare una valutazione di legittimità formale e a verificare la sussistenza di eventuali vizi del procedimento. L’autorità giudiziaria, pertanto, è tenuta ad esprimersi unicamente sul rispetto delle regole e delle procedure stabilite dalla legge ai fini del raggiungimento delle maggioranze indicate dalla disciplina del P.R.O. Non è invece compito del giudice quello di vagliare il merito della proposta formulata dal debitore[11]. 

Come visto, l’articolo 64 bis, comma 4, lett. a) CCII prevede, inoltre, che il tribunale valuti la correttezza della formazione delle classi, da intendersi, queste, come “l’insieme dei creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei”[12]. 

Effettuate, quindi, le dovute verifiche riguardo alla ritualità della proposta ed alla correttezza della formazione delle classi, l’autorità giudiziaria nomina il giudice delegato e conferma (oppure nomina ex novo) il commissario giudiziale. 

Dopodiché, ai sensi dell’articolo 64 bis, comma 4, lett. b) CCII, il giudice adotta i provvedimenti di cui all’articolo 47, comma 2, lettere c) e d), ovvero: 

– stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori; 

– fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura ovvero la diversa minor somma, comunque non inferiore al 20% di tali spese, che sia determinata dal tribunale. 

– Ai sensi del nuovo comma d-bis), dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa. 

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Dalla data di presentazione della domanda e fino all’omologazione del piano, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, esercitandola nel prevalente interesse dei creditori. L’imprenditore è quindi tenuto ad informare il giudice o il commissario con riguardo agli atti di straordinaria amministrazione, nonché in caso di pagamenti che non siano coerenti con il piano di ristrutturazione. In tal caso “Il commissario giudiziale, quando ritiene che l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all’articolo 106”[13] con conseguente possibile apertura della liquidazione giudiziale. 

Può dunque parlarsi nel P.R.O., in maniera non dissimile rispetto a quanto previsto per il concordato in continuità, di spossessamento attenuato, con riguardo alla gestione dell’azienda in capo all’imprenditore, stante il controllo sui suoi atti da parte del commissario giudiziale nominato dal tribunale, secondo una disciplina sostanzialmente modellata su quella della composizione negoziata della crisi.

Con l’articolo 64 bis, comma 7, CCII, il Codice della crisi passa a disciplinare le procedure di votazione del piano da parte dei creditori. 

La norma richiama espressamente le operazioni di voto previste dalla disciplina sul concordato preventivo. È dunque stabilito che in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

Inoltre, al comma 7 è previsto che i “creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751 bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta”. Pertanto anche i creditori prelatizi, ove pagati integralmente ma oltre 180 giorni, sono ammessi al voto, per l’intero credito. In caso di pagamento parziale per incapienza, anche entro 180 giorni, i creditori prelatizi dovranno essere inseriti in due distinte classi ed esercitare il diritto di voto in entrambe: una classe, quali prelatizi, per la parte che viene pagata; ed una classe, quali chirografari, per la parte che non trova capienza. 

All’esito della votazione[14], è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori, con l’indicazione nominativa dei creditori votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti, nonché dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei rispettivi crediti. 

Dopo il deposito della relazione, in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione “il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell’articolo 49, comma 1”[15], disponendo, cioè, l’apertura della liquidazione giudiziale allorché un soggetto legittimato ne faccia richiesta ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 121 CCII. 

L’articolo 64 ter CCII disciplina l’ipotesi in cui il piano di ristrutturazione non venga approvato da tutte le classi dei creditori. In tali ipotesi, il debitore, entro 15 giorni dalla data del deposito della relazione redatta dal Commissario Giudiziale, se ritiene di avere ottenuto l’approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l’esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione. 

Pertanto, prima di procedere con l’apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale deve attendere almeno quindici giorni, termine entro il quale è concesso al debitore di richiedere il riconteggio della votazione o la conversione del PRO in concordato preventivo. 

L’articolo 64 bis, comma 8, CCII disciplina invece la fase di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. La disposizione prevede, in particolare, che “Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. In effetti, la possibilità di distribuire il valore generato dal piano in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle regole sulla graduazione delle cause legittime di prelazione, trova giustificazione proprio nell’approvazione unanime delle classi. 

Vale la pena evidenziare come la proposta si riterrà comunque approvata allorché votino favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. “Ciò significa che, nella situazione limite in cui votino solo la metà dei crediti ammessi al voto, il piano risulterà egualmente approvato con il voto favorevole dei due terzi della metà dei crediti, ossia pari ad appena il 33,33% dell’intera massa dei crediti”[16]. 

Al secondo capoverso del comma 8, viene inoltre previsto che “Se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione.”. 

La disciplina fissata dalla suddetta norma, di per sé alquanto scarna, va integrata con quanto previsto dall’articolo 48, commi 1, 2 e 3, CCII, in tema di omologazione del concordato preventivo, in quanto richiamata dal comma 9 dell’articolo 64 bis.

Ne deriva come, in caso di approvazione del PRO da parte dei creditori, “il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l’ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso”. 

Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell’udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell’udienza”. 

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Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti […][17], omologa con sentenza” il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. 

Un altro importante passaggio disciplinare è quello dettato dall’articolo 64 quater CCII, il quale norma l’ipotesi di conversione del PRO in concordato preventivo nel caso in cui l’omologazione appaia impedita dalla mancata approvazione da parte di tutte le classi e il debitore non ha presentato la richiesta di riconteggio prevista dall’articolo 64 ter, comma 1, del Codice. 

L’articolo 64 quater del Codice prevede dunque che se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, il debitore ha la possibilità di modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall’articolo 47. 

Il Codice della crisi, con tale articolo, disciplina dunque il caso in cui, a fronte della mancata approvazione all’unanimità delle classi, il debitore può modificare la domanda e formulare una proposta di concordato. L’impresa debitrice può, inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 64 quater, comma 2 CCII, decidere spontaneamente di modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo. In tali casi, il passaggio dal PRO al concordato non avviene a seguito del mancato raggiungimento della maggioranza in tutte le classi dei creditori, bensì su semplice richiesta del debitore anche prima della votazione.

La conversione del PRO in concordato non avviene, come visto, d’ufficio, bensì su istanza espressa del debitore, il quale deve depositare specifica memoria modificativa, da pubblicare nel Registro delle Imprese. 

L’articolo 64 quater, comma CCII si occupa dei tempi di ristrutturazione. Lo stesso dispone la riduzione alla metà dei termini per l’approvazione del concordato, ciò al fine di evitare che il passaggio da un procedimento all’altro comporti un eccessivo aggravio di tempi. 

La normativa sul PRO si chiude con la previsione di cui all’articolo 64 quater, comma 5, disposizione che disciplina la conversione inversa, da concordato preventivo a piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, possibile fino all’inizio delle operazioni di voto disposte al momento dell’apertura della procedura di concordato.



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